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Note in tema di responsabilita’ medica

La responsabilità medica è argomento complesso, nel quale confluiscono fondamentali istituti giuridici, ed ovvie esigenze di contemperamento degli interessi contrapposti e di equità.

Il percorso giurisprudenziale, lungo e difficile, spesso è solcato da decisioni nelle quali trasuda la sofferenza del giudicante, chiamato a decidere casi umanamente toccanti, alla luce di criteri normativi non sempre adeguati.

Tuttavia interprete del diritto è non solo il Giudice. Questa responsabilità compete, ad avviso della scrivente, anche all’Avvocato che deve portare nelle aule di giustizia le istanze sociali, trovando anch’egli gli argomenti giuridici di sostegno alle medesime (laddove meritevoli di tutela).

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Ambito applicativo della limitazione di responsabilità nella colpa professionale medica – Cassazione Penale Sentenza 11493/2013

La Sezione IV della Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve, introdotta dall’art. 3 della legge n. 189 del 2012, opera soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza.

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Anche il medico specializzando è responsabile delle sue attività – Cassazione Penale, Sentenza n. 6981 del 22/02/2012

Il Tribunale di Isernia ha condannato due medici alla pena di mesi tre di reclusione, con i benefici di legge, per avere ciascuno concorso, con condotte colpose indipendenti ex art. 113 c.p., alla produzione di lesioni personali gravissime a danno di un minore. L’art. 113 c.p. stabilisce infatti che ‘nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso’.

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Al medico dell’ambulanza la scelta della struttura ove trasferire il paziente in caso di emergenza- Cassazione Penale, Sentenza n. 34402/2011

Al fine di evitare la commissione del reato di omissione di atti di ufficio, in caso di emergenza il medico che presta servizio su un’ambulanza del 118 è tenuto a trasferire il paziente in una struttura adeguata anche se non ha avuto specifico assenso dalla centrale operativa. Ed infatti, al medico in servizio sull’autoambulanza è riconosciuto uno spazio di valutazione di azione e di discrezionalità funzionale a fronteggiare in maniera adeguata le situazioni di emergenza. Tra queste rientra il dovere di scegliere la struttura che è in grado di assicurare la cura più efficiente.

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Responsabilità per mancanza del consenso informato – Cassazione Civile, Sentenza n. 16543/2011

Il diritto al consenso informato, in quanto diritto irretrattabile della persona va comunque sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti, a seguito di un intervento concordato e programmato e per il quale sia stato richiesto e sia stato ottenuto il consenso, che pongano in gravissimo pericolo la vita della persona, bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell’ordine giuridico e del Leggi il resto di questa voce

Responsabilità medica. Evento dannoso, condotta del sanitario e pregressa patologia del danneggiato – Cassazione Civile, Sentenza n. 15991/2011

Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata – sul piano della causalità materiale – l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento, in applicazione della regola di cui all’art. 41 c.p., così ascrivendo Leggi il resto di questa voce

Responsabilità medica e perdita di chance. Accertamento del nesso causale – Cassazione Civile, Sentenza n. 12961/2011

In tema di valutazione delle prove in materia di accertamento del nesso causale della responsabilità medica, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel Leggi il resto di questa voce

La responsabilità del medico per omessa informazione – Articolo di Elena Pompeo

La prestazione del medico, salve talune eccezioni, si inserisce nella categoria delle obbligazioni cosiddette di mezzi o di comportamento e ne rappresenta uno degli esempi più rilevanti. Si estrinseca quindi nella integrazione di un comportamento professionale adeguato, espressione di una diligenza non del buon padre di famiglia ma più specifica. Il mancato raggiungimento del risultato potrebbe costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione della attività sanitaria. Il risultato dovuto però non si Leggi il resto di questa voce

Consenso informato. Spetta al medico provare di aver adempiuto all’obbligo di informativa – Cassazione Civile, Sentenza n. 11005/2011

La responsabilità professionale del medico – ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato – ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, in tema di obbligo d’informazione dovuta dal medico al paziente ed all’onere della relativa prova, a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, dell’inadempimento dell’obbligo di Leggi il resto di questa voce

Responsabilità medica. La colpa deve essere valutata in relazione alla difficoltà dell’intervento – Cassazione Penale, Sentenza n. 16328/2011

L’individuazione della colpa di cui all’articolo 43 c.p. deve essere rapportata alla specifica difficoltà del problema tecnico-scientifico affrontato. Come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità la norma di cui all’articolo 2236 c.c. deve trovare applicazione come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia quando il caso concreto imponga la soluzione di problemi particolarmente ardui. Quanto alla causalità omissiva, l’imputazione dell’evento può aver luogo solo qualora l’azione doverosa avrebbe potuto effettivamente impedire l’evento con un apprezzabile grado di Leggi il resto di questa voce