Lottizzazione abusiva con acquisizione aree al patrimonio comunale – Consiglio di Stato Sentenza n.5883/2012


sul ricorso numero di registro generale 10246 del 2010, proposto da:
Gestim Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Comune di Castelnuovo di Porto;
per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 06870/2010, resa tra le parti, concernente lottizzazione abusiva con acquisizione aree al patrimonio comunale.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n.5883/2012 del 20.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e udito per la parte ricorrente l’Avv. Angelo Clarizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il presente gravame, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., è diretto alla revocazione della sentenza in epigrafe di questa Sezione, con cui è stato respinto l’appello avverso la sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: Sez. I-quater n. 10541/2008, recante, a sua volta, rigetto del ricorso avverso l’ordinanza n. 28 del 2 agosto 2007 concernente la valutazione di un intervento edilizio ritenuto lottizzazione abusiva.
Il gravame è affidato:
— a) sul piano rescindente, alla denuncia di due capi di censura, con cui si contestano vari passi della decisione posti a supporto della ritenuta sussistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva;
__ b) sul piano rescissorio, ad una terza rubrica, con cui si reiterano le doglianze che avrebbero dovuto portare all’annullamento della sentenza del Tar, relativi in particolare al fatto che:
— i piani terra delle case rurali in origine sarebbero stati assentiti dal Comune;
— la società non avrebbe eseguito frazionamenti dei lotti di terreno;
— gli interventi contestati sarebbe solo opere interne di fabbricati esistenti senza ulteriori nuove costruzioni;
— il mutamento di destinazione, in assenza di opere o atti giuridici, concernerebbe una parte minimale degli edifici che insisterebbero su un lotto di 27.000 m² e ciò comunque escluderebbe la lottizzazione.
In subordine, la Gestim chiede che il Collegio valuti l’eventualità di richiedere al CTU ulteriori chiarimenti in ordine alla possibilità di destinazione d’uso dei locali e sulla sussistenza degli indici di trasformazione urbanistica.
Il Comune di Castelnuovo di Porto non si è costituito nel presente giudizio.
Chiamata all’udienza pubblica, udito il patrocinatore della società ricorrente, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
La società ricorrente assume l’erroneità delle conclusioni con cui la Sezione ha confermato la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Comune di Castelnuovo di Porto ha contestato la grave fattispecie della “lottizzazione abusiva”, ai sensi dell’articolo 30 del d.p.r. n. 380/2001, e, in conseguenza del mancato ripristino, ha disposto l’acquisizione delle aree relative al patrimonio comunale, tanto in preteso mutamento di destinazione d’uso di alcuni ambienti di due case rurali con relativi accessori agricoli ancora in corso di realizzazione in virtù del permesso n. 33/2003.
La Sezione, con la sentenza impugnata si sarebbe acriticamente accodata alle conclusione del Tar, trascurando le specifiche censure formulate in sede di appello dalla ricorrente ed incorrendo in palese errore di fatto sugli atti di causa.
___1.§ La Gestim aveva contestato che un mero mutamento di destinazione d’uso, in contrasto con lo strumento urbanistico, potesse per ciò solo configurare la fattispecie lottizzatoria in quanto non vi sarebbe stata né una lottizzazione materiale e neppure cartolare; né sarebbe stata riscontrata alcuna trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, rilevando al riguardo che:
a) i piani terra delle case rurali sarebbero stati fin dall’origine assentiti per l’uso residenziale e la pretesa modificazione della destinazione – che sarebbe in realtà insussistente – riguarderebbe comunque solo una parte gli immobili oggetto del permesso di costruire, ferma, appunto, la parziale destinazione residenziale già autorizzata. In ogni caso non vi sarebbe stato alcuno stravolgimento del territorio;
b) la Società non avrebbe eseguito né frazionamento dei lotti del terreno; né attività preordinate alla alienazione separata degli immobili; e neppure avrebbe eseguito opere di urbanizzazione;
c) gli interventi contestati sarebbero opere interne a fabbricati esistenti, realizzate su un’area di ben 27.000 m² in base a regolare permesso di costruire; e non vi sarebbe stata alcuna nuova costruzione rispetto al permesso di costruire. Per il C.T.U. nominato nel corso del giudizio di primo grado gli interventi sarebbero tutti interni al fabbricato, con modifica dei prospetti, ma non delle sagome dei volumi; l’aumento dei volumi sarebbe esclusivamente legato al presunto cambio di destinazione d’uso di tutte le superfici non residenziali per l’accessorio agricolo (essiccatoio e intercapedine);
d) il mutamento di destinazione interesserebbe una superficie assolutamente minimale rispetto al lotto di 27.000 m².
A fronte di tali censure la sentenza della Sezione si sarebbe limitata ad osservare che le opere, per le loro caratteristiche complessive, avevano come risultato l’insediamento sul territorio di una struttura d’uso residenziale non conforme e non compatibile con la destinazione agricola.
Per la Gestim tale conclusione sarebbe inficiata da evidenti errori di fatto revocatori.
___ 1.§.1. Il Giudice di appello in particolare:
— avrebbe omesso di pronunciarsi sul preteso mutamento di destinazione connesso con la realizzazione di opere asseritamente non conformi, che invece non avrebbe provocato alcun stravolgimento o trasformazione del territorio;
— non avrebbe affatto smentito le circostanze di fatto evidenziate dalla società a confutazione della ricostruzione operata dal Tar della fattispecie come “lottizzazione abusiva”.
Si tratterebbe dunque di un’omissione di pronuncia o comunque di un’erronea interpretazione della censura posta a fondamento giuridico del motivo di gravame, ai sensi dell’articolo 395 n. 4 c.p.c..
Dovendo escludersi ogni automatismo tra le pretese modifiche alla destinazione d’uso rispetto a quella assentita da un lato, nonché la configurabilità stessa della fattispecie lottizzatoria, nel caso il giudice d’appello avrebbe dovuto prendere atto della mancata trasformazione urbanistica dei terreni.
Il mutamento della destinazione d’uso dei locali di un immobile rispetto a quella assentita dal permesso di costruire poteva al limite solo integrare una difformità del titolo sanzionata dagli articoli 31 e seguenti del d.p.r. 380/2001: di qui l’evidente errore revocatorio dell’affermazione per cui l’insediamento di una struttura residenziale con il mutamento di destinazione di alcuni locali, non conformi alla destinazione agricola, avrebbe potuto integrare la trasformazione del territorio non consentita.
___ 1.§.2. Erroneamente il giudice d’appello avrebbe poi affermato l’assoluta incompatibilità della destinazione d’uso residenziale, che invece risultava dal permesso di costruire n. 33 del 18 luglio 2003, che autorizzava espressamente la destinazione residenziale di parte delle delle case rurali. Pertanto il cambio di destinazione di essi altra parte non avrebbe potuto essere considerato incompatibile con la destinazione di zona; e ciò proprio in base al titolo edilizio rilasciato.
___1.§.3. Il travisamento degli atti e documenti di causa sarebbe anche dimostrato dal fatto che il Giudice d’appello ha attribuito alla Corte di cassazione penale, Sez. Terza n. 24096 /2008 quelle che invece erano le motivazioni del giudice di primo grado. La predetta massima penale, peraltro, non statuirebbe affatto il principio attribuitole, ma affermerebbe solo che, ai fini della verifica della sussistenza di una lottizzazione abusiva, hanno rilievo le opere e degli atti giuridici che comportano una trasformazione edilizia urbanistica di terreni, nel senso di conferire un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale.
___1.§.4. Tutti gli assunti vanno respinti.
In linea generale, la giurisprudenza (cfr Sezione IV n. 18 settembre 2012 n. 4953; idem 19 giugno 2009 n.3296; idem 24 aprile 2009 n.2414; Cons. Stato Sez. V 20 ottobre 2005 n.5896; idem 31 luglio 2008 n.3816;ecc.) in ordine all’individuazione e consistenza dell’errore di fatto ha specificato che:
— l’errore idoneo a sorreggere il gravame per revocazione è unicamente quello che consiste in un’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o da abbaglio dei sensi, tale da indurre il giudicante a supporre l’esistenza di un fatto che non esiste affatto, oppure a considerare inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato;
— l’errore deve essere decisivo e deve essere data la dimostrazione della causalità necessaria tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa;
— non sono rilevanti ai fini della revocazione, gli errori che consistono in un’inesatta valutazione giuridica dei fatti o in un’erronea interpretazione degli stessi (in tal senso, Cons. Stato Sez. IV 13 aprile 2005 n.1735; idem 9 febbraio 2010 n.2924).
Avuto riguardo ai suddetti parametri fissati dalla giurisprudenza in tema di ammissibilità del rimedio giurisdizionale della revocazione, nella fattispecie in esame deve del tutto escludersi che possa esservi stata una “svista “ o comunque un’errata percezione dei fatti.
Pertanto vano appare il pur abile tentativo della Società appellante di rimettere in discussione, come pretese omissioni di pronuncia sulle censure dell’appello, quelle che in realtà sono coscienti ed esatte determinazioni del Giudice, le quali, peraltro, appaiono ictu oculi perfettamente conformi alla realtà delle cose così come ineluttabilmente emergenti dagli atti di causa.
Al riguardo non vi è dunque alcuna ragione di ulteriori approfondimenti istruttori presso il CTU di primo grado come richiesto in via subordinata dalla Gestim srl. .
Nel caso non vi sono infatti dubbi dell’esattezza sostanziale della decisione in relazione all’oggettiva ricorrenza di una lottizzazione abusiva quale risulta da univoci presupposti di diritto e da precisi elementi di fatto.
Non vi è stato alcun abbaglio dei sensi o errata percezione della fattispecie, né da parte nella sentenza di appello, né ad opera della sentenza del TAR Lazio, le quali invece – con buona pace degli incomprensibili dubbi e delle (invero singolari) perplessità del CTU nominato dal TAR — appaiono del tutto corrette sotto il profilo fattuale e logico.
Le fotografie in data 10.5.2007 (allegate al verbale di sopralluogo del 20.7.2007 del Servizio Edilizia Privata del Comune) e quelle allegate alla C.T.U. consentono infatti “una valutazione oggettiva dello stato dei luoghi”(come peraltro afferma la stessa CTU a pag. 7).
Da tali immagini emerge chiaramente che, in luogo di due abitazioni rurali (con garage magazzino, dispensa, cave, w.c. ripostiglio, ecc. ) e relativi accessori agricoli sono state in realtà realizzate, in posizione panoramica, quattro graziose villette di pregevole disegno, di color rosa a strisce bianche, con mansarda e con patii ad arco (su quale erano stata predisposti gli spazi per gli agganci di infissi delle loro future chiusure).
Le predette villette — come evidenziano le planimetrie allegate al verbale di cui sopra — sono state “opportunamente” distanziate l’una dall’altra di 20 mt. ca. (facendo fede alla scala della planimetria all. D al predetto verbale) e sono poste ciascuna al centro della relativa particella in modo tale da assicurare la completa autonomia delle singole edificazioni sotto i punti di vista funzionale, giuridico ed economico.
Le modificazione abusivamente realizzate rispetto al progetto concernevano:
— l’innalzamento dell’altezza del sottotetto da mt. 2.2. a 3,17 (cfr. CTU pag. 4) e del piano interrato in mt. 3.10 ;
— la creazione di porte e finestre su tutti i prospetti in difformità al progetto approvato (cfr. CTU pag. 7);
— diverse ed ulteriori tramezzature e la generalizzata creazione di impianti,di fattura tipicamente residenziale, di riscaldamento “ad acqua”;
— il generalizzato inserimento in tutti gli ambienti, sia al piano terra delle due costruzioni ad uso residenziale e sia nei c.d. “accessori agricoli , di “corrugati” di alloggiamento di cavi dati, telefonici, TV, ecc. .
In sostanza non può dubitarsi dell’esattezza in punto di fatto delle conclusioni del TAR e del Giudice d’appello, in quanto è evidente che, per effetto delle numerose trasformazioni operate, le quattro costruzioni realizzate avevano del tutto perso le caratteristiche funzionali tipiche delle costruzioni realmente destinate all’agricoltura (ed alle attività connesse), ma avevano invece determinato una destinazione ad uso residenziale dell’intera cubatura realizzata.
A fronte dell’entità complessiva di interventi che vanno ben al di là del semplice “mutamento di destinazione d’uso con opere”, è inconsistente il tentativo dell’appellante di sminuire il rilievo degli abusi realizzati a semplici difformità di cui all’art. 31 del T.U. n. 380/2001 e smi. .
In conseguenza: da un lato è del tutto irrilevante, nel caso di specie, che sia i piani terra delle “case rurali” in questione fossero in parte state assentite “ad uso residenziale”; e dall’altro è inesatto in punto di fatto che il loro parziale mutamento di destinazione in realtà riguarderebbe solo una minima parte degli immobili.
Al contrario, anche alla luce del semplice riscontro delle piante e delle sezioni della stessa CTU, appare del tutto credibile il calcolo dell’Ufficio Tecnico del Comune per cui, mentre la cubatura iniziale originariamente residenziale era di soli mc 834,10, la destinazione abitativa finale per tutti i fabbricati era di mc. 3.959,26 .
Pertanto la mancata realizzazione di nuovi, ed ulteriori volumi, rispetto a quelli autorizzati appare un fatto giuridicamente del tutto irrilevante.
Significativo appare poi l’assenza di ogni riferimento, nei ricorsi per cui è causa, all’azienda agricola che avrebbe dovuto insediarsi, alla diretta connessione delle edificazioni realizzate alle produzioni, alle tipologie di coltivazioni, al numero dei lavoratori stabilmente impiegati, ecc. ecc. .
Tale assenza dimostra anzi che, nel caso di specie, il diritto all’edificazione sia stato volutamente esercitato in contrasto con lo scopo — vale a dire l’attività agricola — per il quale il diritto medesimo è stato riconosciuto dalla legge. Si è dunque in presenza di un caso scolastico di “abuso del diritto” in materia amministrativa, in quanto il soggetto ha utilizzato le facoltà di cui è titolare al fine di perseguire un interesse reale, del tutto differente e contrario rispetto a quello legale.
Come la Sezione ha avuto modo di rilevare, la lottizzazione abusiva sussiste in tutti i casi in cui la combinazione e la coordinata esplicazione di attività legittime e di attività abusive, si risolve in un’illegittima interferenza con la programmazione urbanistica ed integra un illegittimo mutamento della destinazione all’uso del territorio, in quanto le variazioni apportate e gli abusi realizzati incidano esclusivamente sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 7 giugno 2012 n. 3381).
L’intervento complessivo realizzato, comunque considerato, costituisce una fattispecie vietata sia dalla normativa statale che dalla normativa regionale.
Quanto alla prima, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, costituiscono ipotesi di lottizzazione abusiva tutte opere che sono, in concreto, idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente, o che realizzino un nuovo insediamento abitativo con un imprevisto carico urbanistico e, quindi, in ultima analisi, determinino un concreto ostacolo alla futura pianificazione urbanistica.
Per ciò che concerne poi la disciplina della Regione Lazio, l’art. 54 della L.R. 22-12-1999 n. 38 vieta ogni trasformazioni urbanistica in zona agricola, ed in particolare: a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all’allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili; b) ogni lottizzazione a scopo edilizio.
La situazione, se riguardata in una visione d’insieme, dunque poteva essere qualificata, in primo luogo, come lottizzazione abusiva “materiale”, perché l’attività edilizia realizzata, attraverso le modifiche delle edificazioni assentite, era complessivamente tale da comportare un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione.
Non corrisponde poi a verità che nel caso fosse poi mancata l’esplicazione di attività giuridiche finalizzate alla loro alienazione separata. Contrariamente a quanto apoditticamente affermato in data 10.2.2008 dal CTU (cfr. a pag. 4), dagli atti del Comune risulta che la società dante causa dell’appellante, in data 16.5.2006 (e quindi in un tempo ben successivo al permesso di costruire del 18.7.2003), aveva proceduto alla divisione catastale in cinque particelle del lotto interessato all’edificazione (originariamente p.lla n.3).
A seguito di tale frazionamento le villette risultano così state realizzate ciascuna al centro della propria particella (rispettivamente al fg. 23 sulle p.le n. 83-84-85 ed 86). L’originaria scelta “progettuale” e la successiva divisione del lotto dunque appaiono oggettivamente preordinate a favorire la futura separata alienazione degli immobili in questione.
Tali ulteriori elementi integrano dunque un “fatto giuridico” illecito, che non solo è “ulteriore” e distinto dai singoli abusi, ma più grave del semplice abuso in quanto è maggiormente lesivo, perché finisce di fatto per espropriare l’amministrazione del proprio potere programmatorio e la costringe ad iniziative aggiuntive di integrazione degli standard urbanistici (cfr. Consiglio di Stato n. 3381 cit.).
In conseguenza, anche il rilievo sintomatico circa la non esecuzione di opere di urbanizzazione è del tutto irrilevante per la qualificazione di una fattispecie esattamente delineata dalla sentenza de qua.
Infine inconferente appare l’attribuzione alla Cassazione penale delle espressioni del primo giudice in quanto, contrariamente a quanto mostra di ritenere la società appellante, se è errata la trascrizione della massima, nondimeno la citazione della pronuncia è invece coerente con l’impianto motivazionale della decisione. La Suprema Corte aveva infatti affermato (sia pure a proposito della modifica della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale di un immobile già regolarmente edificato) che, in via generale in materia edilizia, è configurabile la lottizzazione abusiva materiale, anche solo mediante modifica della destinazione d’uso di edifici già esistenti, quando risulti alterato il complessivo assetto del territorio comunale attuato mediante lo strumento urbanistico al quale è affidata la pianificazione delle diverse destinazioni d’uso del territorio e l’assegnazione a ciascuna di esse di determinate quantità e qualità di servizi (così Cass. Pen citata nella sentenza gravata: Sez. III 07 marzo 2008 n. 24096 con un indirizzo sostanzialmente conforme ai suoi precedenti: Cass. pen. n. 13687 del 2007, Cass. pen. n. 6396 del 2007, Cass. pen. n. 6990 del 2006, Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2005 n. 10889, Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2004 n. 20661).
In definitiva il motivo è complessivamente infondato e va respinto.
__ 2.§. Per il medesimo ordine di ragioni di cui sopra deve essere parimenti respinta la seconda censura.
__ 2.§.1. La società premette che con l’atto di appello aveva contestato le conclusioni del Tar, il quale, in modo del tutto erroneo ed apodittico, avrebbe affermato che gli interventi compiuti ed accertati erano inequivoci nel rivelare un adattamento all’uso abitativo.
La relazione del C.T.U. avrebbe invece affermato che: la mancata ultimazione dei lavori non avrebbe consentito di rilevare la reale consistenza della finitura finale; non si sarebbe potuto affermare con certezza quale fosse la destinazione dei locali; le opere realizzate sarebbero state compatibili con la destinazione originariamente assentita dallo stesso comune di Castelnuovo di Porto.
Nell’appello invece la società appellante aveva valorizzato le conclusioni del C.T.U. là dove affermava pure che:
— le nuove aziende agricole necessiterebbero anche di un buon livello di comfort dei luoghi di lavoro;
— le modificazioni ed i servizi igienici potrebbero essere stati ascrivibili alla necessità di adeguare il numero di servizi igienici aggiuntivi, anche su più livelli, in numero sufficiente per i lavoratori previsti;
— le predisposizioni impiantistiche sarebbero state conseguenti all’esigenza di rispettare gli standard prescritti dalla disciplina vigente in materia di condizioni di lavoro, comunque pienamente compatibili con l’attività agricola.
Pertanto l’affermazione della sentenza gravata per cui “l’iter argomentativo tra accertamenti comunali — relazione della C.T.U. e motivazione della sentenza Tar potesse essere confermato” sarebbe frutto di un evidente errore di fatto rilevante ai sensi dell’articolo 395 n. 4 c.p.c. in relazione:
__ 1. all’evidente l’omissione di pronuncia, visto che la sentenza non aveva motivato sulle osservazioni dell’appellante che aveva specificamente evidenziato i profili di contrasto logico tra la sentenza del Tar e la C.T.U. ;
__ 2. all’erroneità dell’assunto per cui vi sarebbe stata una trasformazione delle destinazioni, in contrasto con l’impossibilità, secondo la C.T.U., di affermare con certezza quale fosse la destinazione dei locali, a cagione della loro mancata ultimazione e del mancato inserimento dei terminali degli impianti. Inoltre sarebbe altresì stato erroneamente riportato il passo di un’altra pronuncia del Consiglio di Stato (n. 4256/2008), afferente una casistica tutta diversa che non avrebbe che fare con la presente;
__ 3. la sentenza avrebbe totalmente travisato le conclusione cui sarebbe pervenuto la stesso C.T.U. per il quale la mancata conclusione dei lavori impediva di poter considerare inequivocamente gli interventi già compiuti come rivelatori di un uso abitativo.
La motivazione sarebbe inoltre inidonea e affetta da una svista materiale ricadente sugli atti di causa in quanto:
a) si limiterebbe a riportare pedissequamente le statuizioni di primo grado senza motivare sulle contraddizioni logiche e fattuali tra l’istruttoria del C.T.U. e la decisione del primo grado;
b) la presunta illegittimità degli interventi compiuti non avrebbe consentito al C.T.U. di affermare la destinazione residenziale, non essendo possibile rilevare l’effettivo utilizzo e la reale consistenza delle finiture finali, nonostante l’evidente predisposizione impiantistica.
Di qui l’evidente errore materiale incidente sugli atti di causa.
__ 2.§. 2. Il motivo va respinto.
Secondo la costante giurisprudenza del Giudice civile e amministrativo (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. V 06 giugno 2012 n. 3334), le valutazioni espresse dalla C.T.U. non hanno efficacia assolutamente vincolante per il giudice, il quale ha la facoltà di discostarsi dagli apprezzamenti e dalle conclusioni del Consulente Tecnico a condizione che il giudizio sia congruamente e logicamente ancorato alle risultanze processuali, sia adeguato alla fattispecie concreta e sia sostanzialmente aderente alla realtà.
Il meccanicistico richiamo operato dall’appellante nelle sue censure alle accomodanti conclusioni del CTU non può inficiare la sentenza che, sulla base dal complesso di tutti atti di causa e traendo spunto dalle stesse allegazioni alla Consulenza Tecnica, esattamente giunge a conclusioni contrarie alle opinioni del predetto C.T.U. .
Qui il CTU – che pure ha accluso un completo repertorio estremamente chiaro di fotografie e di planimetrie (con sovrapposte progetto originario e stato di fatto) — da un lato ha enfatizzato (sia pure in forma spesso dubitativa) alcune asserzioni sui punti dubbi della causa che appaiono in palese contrasto con i suoi stessi allegati; e dall’altro ha addirittura travalicato del tutto gli stessi quesiti posti (come nel caso della affermata pretesa rispondenza della modificha dei bagni alla normativa sull’igiene dei luoghi di lavoro, da lui spontaneamente “ricercate presso l’ASL”).
In ogni caso gli irrilevanti personali giudizi del CTU circa la natura “non essenziale” delle modifiche e la presunta impossibilità di affermare la destinazione residenziale degli edifici, ben consentivano tuttavia al Giudice di valorizzare — oltre alle altre risultanze istruttorie — gli atti allegati e, per la loro parte corretta,le valutazioni dello stesso CTU.
La Consulenza d’ufficio si preoccupa infatti si ricordare anche che “la qualità delle finiture e la predisposizione completa di impianto elettrico e del gas, sinora realizzati in tutti e quattro i manufatti sono uguali a quelle necessarie per un utilizzo residenziale”( pag. 5).
Lo stesso CTU mitiga alcune sue conclusioni ricordando più volte che, per la definizione dei punti controversi, si doveva rinviare “comunque alle conclusione del Collegio giudicante” ( es. pagg. 6-7 e 8).
In conseguenza, la sentenza impugnata giustamente richiama gli elementi di fatto contenuti nella CTU, e parimenti esattamente si discosta sostanzialmente dalle sue conclusioni per cui la Società invano fonda sulle conclusioni della CTU la valenza revocatoria delle proprie argomentazioni.
Deve dunque escludersi che, nel caso di specie, il giudizio del Giudice d’appello sia affetto da “travisamento” della realtà, perché, al contrario, lo sviluppo complessivo della motivazione della decisione, come ampiamente visto in precedenza:
— è comunque coerente con la realtà sostanziale di una lottizzazione abusiva che emergeva dagli atti di causa;
— contiene tutte le fondamentali argomentazioni logicamente preclusive di tutte le censure introdotte dall’appellante.
__ 3.§. In conseguenza, non emergendo né un errore di fatto né alcuna omissione di pronuncia deve essere disatteso il profilo rescindente del presente gravame e di conseguenza non vi è luogo all’esame del profilo rescissorio.
Il ricorso per revocazione è dunque inammissibile.
In difetto di costituzione del Comune non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Pubblicato il 26/11/2012, in Amministrativa con tag . Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.

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